Se il ricambio per il richiamo della tua auto non è ancora disponibile, il richiamo resta valido e non si annulla da solo. Il passo utile è ottenere dall’officina autorizzata e dal costruttore una data d’arrivo confermata per iscritto, verificare se la comunicazione indica limiti d’uso e conservare ogni contatto. Il costruttore ha comunque l’obbligo di adottare misure correttive; se il veicolo resta non adeguato per 24 mesi, deve essere inserito in un elenco del Ministero, con conseguenze anche per chi lo fa circolare.

Come verificare che la mia auto sia davvero richiamata?

Il primo controllo serve a non agire su una segnalazione sbagliata. La lettera del costruttore riporta di solito il modello, il periodo di produzione e il codice della campagna: confrontali con i dati del libretto di circolazione. Puoi poi verificare sul sito del costruttore, inserendo il numero di telaio (VIN), oppure consultare l’Albo dei richiami sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che consente la ricerca per casa costruttrice e poi per modello e periodo di produzione. L’albo non sempre è chiaro, perché le informazioni arrivano dai costruttori in forme non uniformi; per questo il sito del costruttore resta il riferimento più preciso. Annota la data della verifica e il codice della campagna, perché ti serviranno nei contatti successivi.

Come verificare che la mia auto sia davvero richiamata?

Come chiedere il ricambio quando manca?

Contatta prima la rete autorizzata indicata nella lettera, non una officina qualsiasi. Cita il codice della campagna e chiedi tre informazioni: se l’officina ha ricevuto le istruzioni tecniche per il richiamo, se il pezzo è stato ordinato e quale data di arrivo è prevista. Chiedi di essere inserito in lista d’attesa e di ricevere la data per iscritto, con un messaggio o una e-mail che puoi conservare.

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Se l’officina non ha istruzioni né pezzi, chiedi la stessa informazione al servizio clienti del costruttore e fallo per iscritto, conservando la ricevuta dell’invio. Il telefono o il numero verde possono non rispondere: annota ogni tentativo con data, ora ed esito. Un caso documentato da Sicurauto (2024) riguardava un richiamo per airbag: alcune officine non avevano istruzioni né ricambi, e i pezzi non erano disponibili fino a maggio 2024. Il consiglio riportato era di contattare l’officina citando la campagna, chiedere quando arriveranno i ricambi e segnalare il caso se la prenotazione non riesce.

Posso continuare a guidare mentre aspetto il pezzo?

La risposta dipende dal difetto e da ciò che dice la comunicazione del costruttore, che resta il riferimento tecnico. Ci sono tre situazioni pratiche:

  • Se la lettera definisce il richiamo urgente o indica di non usare l’auto, non guidarla. Usa un’altra auto, se disponibile, oppure un mezzo pubblico, e informa la rete autorizzata che stai rinunciando all’uso del veicolo.
  • Se non ci sono limitazioni dichiarate, usa l’auto solo in condizioni normali e fai attenzione a qualunque sintomo non abituale: rumori, vibrazioni, comportamenti anomali dello sterzo o dei freni.
  • Se si accende una spia legata a freni, sterzo o airbag, non proseguire. Fermati in sicurezza e fatti trasportare fino all’officina.

In ogni caso non tentare riparazioni o smontaggi su componenti di sicurezza, come airbag, sterzo o freni, con pezzi di fortuna o non originali. Scatta anche qualche fotografia della lettera e del quadro strumenti, se utile, per avere prova della situazione al momento del contatto.

Cosa prevede la legge sugli obblighi del costruttore?

L’articolo 80-bis del Codice della strada, introdotto dalla legge n. 177 del 2024 in vigore dal 14 dicembre 2024 secondo Sicurauto (2025), si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, cioè autovetture, veicoli per il trasporto di merci e rimorchi. Quando è valutato un rischio grave per la salute o la sicurezza, il costruttore deve garantire l’immediata adozione di misure correttive e di informazione, e svolgere un’attività diligente di informazione dei proprietari o degli utilizzatori, individuati tramite l’archivio nazionale dei veicoli, come riportato dal testo dell’articolo in Brocardi (2024).

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La stessa norma prevede che, se il costruttore omette le misure previste, sia soggetto a una sanzione amministrativa da 10.000 a 60.000 euro per ciascuna misura non adottata, salvo che il fatto costituisca reato. Il diritto a ricevere la correzione, però, non dipende dalla sanzione: se il ricambio manca, il tuo interesse è ottenere una data certa e la riparazione, non il pagamento di una somma al costruttore.

Cosa prevede la legge sugli obblighi del costruttore?

Quando l’auto entra nell’elenco del Ministero?

Se, dopo 24 mesi dall’avvio della campagna di richiamo, il veicolo non è stato adeguato, il costruttore deve inserire i dati nell’elenco telematico tenuto presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e aggiornarlo. Secondo Sicurauto, il sistema è operativo dal 17 febbraio 2026 e può essere consultato tramite il Portale dell’automobilista o con un’app dedicata.

Chi circola con un veicolo presente nell’elenco è soggetto alla sanzione prevista dall’articolo 80, comma 14, del Codice della strada. Le fonti ufficiali consultate non riportano l’importo di tale sanzione, che va quindi verificato sul testo aggiornato del Codice su Normattiva. Il provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione, da adottare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, disciplina l’accesso all’elenco per gli operatori e la consultazione da parte delle forze di polizia e degli utenti: controlla sul portale del Ministero quali modalità sono attive al momento. Il consiglio pratico è non aspettare i 24 mesi senza una data scritta, perché a quel punto il problema è già più complicato.

A chi rivolgersi se il problema non si risolve?

Il primo interlocutore resta la rete autorizzata, seguita dal servizio clienti del costruttore, con il codice della campagna e la documentazione dei contatti già fatti. Se il costruttore non risponde o non adotta le misure previste, puoi inviare una segnalazione scritta alla Direzione generale per la motorizzazione del Ministero, che tiene l’elenco dei veicoli non adeguati, allegando lettera, date dei contatti ed esito. Le associazioni dei consumatori possono aiutarti a comporre la richiesta, ma non sostituiscono la rete autorizzata né la procedura del costruttore.

In sintesi, un ricambio mancante non ti autorizza a trascurare il richiamo: ottieni una data scritta, usa l’auto solo nei limiti indicati, documenta ogni passo e ricorda che la legge tutela il veicolo non riparato anche nel tempo.

Domande frequenti

Il costruttore può chiedermi di pagare il ricambio o la manodopera?

Le fonti ufficiali consultate non lo precisano per ogni campagna. Chiedilo per iscritto alla rete autorizzata e conserva la risposta, perché le condizioni dipendono dal richiamo specifico.

Posso far eseguire il richiamo da un’officina non autorizzata?

Non è consigliabile. L’intervento deve seguire la documentazione tecnica del costruttore, e un lavoro eseguito in modo diverso potrebbe non risultare come adeguamento alla campagna. Le fonti ufficiali consultate non trattano il caso di una riparazione fuori rete.

Mi possono dare un’auto sostitutiva mentre aspetto il pezzo?

Dipende dalla campagna e dalle politiche del costruttore: le fonti ufficiali consultate non precisano se è prevista. Chiedilo alla rete autorizzata già al primo contatto e annota la risposta.

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